1. Le imprese e i soggetti che operano nella produzione, nella distribuzione e nell'esercizio cinematografico e audiovisivo sono sottoposti alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Al settore cinematografico e audiovisivo si applicano, in particolare, le norme previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della citata legge n. 287 del 1990.
2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le funzioni e i poteri ad essa spettanti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti per la tutela della concorrenza e del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo:
a) si considera intesa finalizzata a restringere, impedire o falsare in maniera consistente la libera concorrenza nel mercato cinematografico e audiovisivo nazionale, o di una sua parte rilevante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive, da parte
b) si verifica concentrazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, soggetta agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16 della medesima legge n. 287 del 1990, qualora si venga a detenere o a controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato lordo della distribuzione cinematografica o una quota superiore al 25 per cento dell'incasso spettante alle sale cinematografiche ivi in attività.